Competenza
Responsabile: Dott. Luigi Bartolucci
Piazza Luceoli n. 3 – 61044 Cantiano (PU)
Tel.0721789924 Fax: 0721789106
email: lbartolucci@comune.cantiano.pu.it
Comunicazione ospitalità
I cittadini che, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco).
La comunicazione deve contenere:
- le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 Euro.
- Il modulo scaricabile qui sotto deve essere presentato debitamente compilato al Comando/Sezione di PM o presso il Protocollo del Comune, allegando le copie dei documenti di identità del dichiarante e dello straniero, che rilascerà una copia della dichiarazione come ricevuta.
Cessione di fabbricato
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso vedi i comodati gratuiti anche tra parenti.
Cittadini stranieri
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi. Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
Per la circolazione la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita’ di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione e’ resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Dal 15 settembre 2012 vengono rilasciati i nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151.
Rilascio dell’autorizzazione
Per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l’interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
I nuovi contrassegni di parcheggio per disabili previsti dal DPR 30/07/2012 numero 151 prevedono la presenza della fotografia del titolare. Gli interessati dovranno quindi fornire insieme all’istanza di rilascio (o rinnovo) una fototessera da applicare sul contrassegno. In base alla normativa vigente, quest’ultimo diventa a tutti gli effetti un documento d’identità valido per il riconoscimento del titolare e in quanto tale non scadrà più dopo cinque anni dal rilascio, ma nel giorno nel compleanno del titolare immediatamente successivo al quinto anno dal rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al periodo precedente.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso tale periodo e’ consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
Rinnovo permesso
Il rinnovo del contrassegno, in prossimità della data di scadenza può essere effettuato dietro presentazione:
a) PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA’ PERMANENTE di un certificato del medico di famiglia o del certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla struttura di zona dall’ A.S.U.R. competente per territorio;
b) PER I CONTRASSEGNI CON VALIDITA’ TEMPORANEA del certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dall’ A.S.U.R. competente per territorio;• del contrassegno in originale in scadenza;• una fotografia (in formato tessera) del titolare*.
Utilizzo del contrassegno
Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio dell’Unione Europea. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Il contrassegno autorizza a:
• sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili a condizione che gli spazi stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno;
• sostare senza limiti di orario nelle aree di parcheggio a tempo determinato (comunemente dette “zona a disco”);
• percorrere le corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto e le Zone a Traffico Limitato solo se consentito accesso ad almeno una categoria di veicoli;
• qualora sia espressamente previsto dal Comune, l’autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno di parcheggio disabili consentono la sosta gratuita nelle aree in cui diversamente sarebbe soggetta al pagamento di un corrispettivo, quando gli spazi destinati ai titolari dei medesimi risultino occupati. In difetto di determinazione comunale, per la sosta sugli spazi a pagamento occorrerà effettuare il pagamento del ticket;
• nel Comune di Cantiano la sosta nelle aree a pagamento (con strisce blu) è consentita gratuitamente, esponendo in maniera corretta il contrassegno di parcheggio per disabili.
Il contrassegno non puo’ essere ceduto a terzi ne’ riprodotto in fotocopia: la legge punisce l’uso illegittimo.
Gare ciclistiche e podistiche su strada
Va fatta subito una specificazione sulla tipologia delle attività, esse infatti vanno divise in:
a) Cicloraduni, gran fondo, mediofondo non competitive, escursioni ecologiche, passeggiate;
b) Gare ciclocross, gare mountain bike;
c) Gare su strada, gran fondo, medio fondo competitive, duathlon e triathlon;
Per ciò che concerne la lett.A, (cicloraduni e…): se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentramento, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri.
L’iniziativa si deve svolgere nell’osservanza del Codice della Strada ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione al cds. La comunicazione viene fatta per la presa d’atto e va presentata quanto prima (30 giorni).
In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, fa fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all’Ente proprietario. In caso di partenza in aree private, si chiede il consenso al proprietario dell’area).
Per ciò che concerne la lett.B, (ciclocross.MTB): se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l’obbligo della richiesta di autorizzazione, ma si da la comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso.Se si parte da aree pubbliche si fa domanda all’Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, provinciali, statali, va fatta domanda in bollo come fosse una gara ciclistica su strada (seguire iter punto seguente).
Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, delle carrareccie, mulattiere ed altro.
Per ciò che concerne la lett.C, (gare su strada e.): va ricordato che per svolgere competizioni su strada servono sempre l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.
Come fare per essere in regola:
1) Quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato (in bollo) ed esso emette l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità, con indicate tutte le norme da osservare.
Quando una gara si svolge in un solo Comune ma sono interessate strade Provinciali, la Provincia deve rilasciare il nulla osta al Comune per il rilascio dell’autorizzazione e alla Prefettura per l’emissione dell’ordinanza.
Quando la gara interessa due o piu’ Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla
Provincia che rilascia l’Autorizzazione e la Prefettura ne rilascia l’ordinanza di viabilità;
Quando la gara attraversa piu’ Province la richiesta di autorizzazione va trasmessa alla Regione Marche, che ne emette l’autorizzazione, mentre la Prefettura emette l’ordinanza di viabilità.
Alla richiesta di autorizzazione va allegata copia dell’Assicurazione per la manifestazione ed il percorso (dettagliato e planimetrico).
Si ricorda che le manifestazioni ciclistiche di cui alla lett. C (ma anche lett. B, per quelle equiparate) valgono le norme previste dall’art.9 del cds e devono essere presenti le scorte tecniche e la carovana composta secondo tali indirizzi. Per tali manifestazioni, si ricorda inoltre che è obbligatoria l’assistenza sanitaria con medico a bordo.